Segnaliamo alcune sentenze della Suprema Corte che richiamano i principi normativi applicabili in ipotesi di licenziamento del dirigente.
- n. 21223 del 30.07.24: per le Sezioni Unite (n. 7880 del 2007) le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente sia se il datore di lavoro addebiti allo stesso un comportamento negligente sia se a base del recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia. Esso, pertanto, deve essere considerato di natura disciplinare ed essere assoggettato alle garanzie dettate a tutela del lavoratore circa la contestazione degli addebiti e il diritto di difesa. Dalla violazione di dette garanzie ne scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione.
- n. 23031 del 22.08.24: nel licenziamento del dirigente, la giusta causa libera il datore dal preavviso o indennità, diversamente dalla giustificatezza che lo esime solo dall'indennità supplementare. Difatti, la giusta causa si basa su un evento che compromette il rapporto fiduciario al punto di interrompere il legame temporaneamente.
- n. 6540 del 12.03.24: in caso di licenziamento per esigenze di ristrutturazione aziendale, è esclusa la possibilità del repêchage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro. Fermo, dunque, che il recesso non richiede necessariamente la ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della l. n. 604 del 1966 esso, tuttavia, non si sottrae ai limiti generali posti all'esercizio dei poteri datoriali, per cui non può essere il frutto di scelte imprenditoriali arbitrarie, pretestuose o persecutorie.
- n. 26532 del 14.09.23: i termini di decadenza ed inefficacia dell'impugnazione stabiliti dall'art. 6 della l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 32 della l. n. 183/2010, non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del licenziamento del dirigente, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell'indennità supplementare.
- n. 17689 del 31.05.22: la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, legata alla particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 1, potendo rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore. Ai fini della giustificatezza del recesso è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del recesso.
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